Residenza - Prima iscrizione cittadini UE

Servizio attivo

Modalità per effettuare un’iscrizione anagrafica nel Comune di Carmagnola con provenienza da uno Stato UE


A chi è rivolto

Ai cittadini UE che non sono mai stati residenti in alcun Comune italiano o che siano ricomparsi a seguito di cancellazione per emigrazione all’estero o irreperibilità.

Descrizione

I cittadini che abbiano trasferito la residenza nel Comune di Carmagnola presentano entro 20 giorni dal trasferimento la dichiarazione di residenza con l’indicazione dello Stato UE di provenienza.

È fatto obbligo al cittadino di presentare la dichiarazione solo una volta che il trasferimento sia effettivamente avvenuto. Le dichiarazioni saranno oggetto di verifiche a cura del personale della Polizia Locale. A seguito di eventuali accertamenti negativi, l’Ufficio Anagrafe rigetterà le pratiche presentate e segnalerà il nominativo del dichiarante (art. 76 del DPR 445/2000) all'autorità di Pubblica Sicurezza, per dichiarazioni mendaci in atto pubblico.

Come fare

La dichiarazione deve essere presentata personalmente allo sportello, previo appuntamento telefonico contattando il numero: 011.9724356.

Cosa serve

Per tutte le tipologie di richiesta sotto elencate, è sempre necessario presentare il modulo di dichiarazione di residenza sottoscritto da tutti i componenti maggiorenni del nucleo.

 

Inoltre, occorre presentare a seconda dei casi:

Soggiorno fino a 3 mesi

Nessun adempimento è richiesto al cittadino UE e ai suoi famigliari. Per famigliari s’intendono: il coniuge o l’unito civilmente; i discendenti diretti con meno di 21 anni; gli ascendenti diretti sia propri sia del coniuge; ogni altro famigliare a carico o che deve essere assistito per motivi di salute.

 

Soggiorno per un periodo superiore a 3 mesi

Il cittadino dell'Unione Europea e i suoi familiari devono iscriversi all'anagrafe della popolazione residente e produrre la documentazione (indicata di seguito) attestante il motivo del soggiorno.

L’articolo 9 del D.Lgs. 30/2007 prevede che il cittadino UE per l’iscrizione anagrafica, oltre al requisito della dimora abituale, deve dimostrare il possesso dei requisiti definiti dall’articolo 7 del medesimo decreto, che consentono il soggiorno sul territorio nazionale per un periodo superiore a 3 mesi.

 

1.) Lavoratore subordinato o autonomo

a) copia di un documento di identità valido per l'espatrio in corso di validità rilasciato dalle competenti autorità del Paese di cui possiede la cittadinanza;

b) documentazione comprovante la qualità di lavoratore subordinato o autonomo;

c) copia degli atti originali, tradotti e legalizzati, comprovanti lo stato civile e la composizione della famiglia.

 

2.) Non lavoratore in possesso di risorse economiche sufficienti

a) copia di un documento di identità valido per l'espatrio in corso di validità rilasciato dalle competenti autorità del Paese di cui si possiede la cittadinanza;

b) autodichiarazione del possesso di risorse economiche sufficienti per non diventare un onere a carico dell’assistenza sociale dello Stato. La somma di riferimento corrisponde all’importo dell'assegno sociale determinato annualmente. Ai fini dell'iscrizione anagrafica è valutata anche la situazione complessiva personale dell'interessato.

c) copia di un’assicurazione sanitaria che copra i rischi sanitari sul territorio nazionale, valida per almeno un anno, oppure copia di uno dei seguenti formulari rilasciati dallo Stato di provenienza: E106, E120, E121 (o E33), E109 (o E37). La TEAM (Tessera europea di assicurazione malattia) è utilizzabile da chi non intende trasferire la residenza in Italia e consente l’iscrizione nello schedario della popolazione temporanea.

d) copia degli atti originali, tradotti e legalizzati, comprovanti lo stato civile e la composizione della famiglia.

 

3.) Studente non lavoratore

a) copia di un documento di identità valido per l'espatrio in corso di validità rilasciato dalle competenti autorità del Paese di cui si possiede la cittadinanza;

b) documentazione attestante l’iscrizione presso un istituto scolastico o di formazione professionale;

c) autodichiarazione del possesso di risorse economiche sufficienti per non diventare un onere a carico dell’assistenza sociale dello Stato. La somma di riferimento corrisponde all’importo dell'assegno sociale rideterminato annualmente. Ai fini dell'iscrizione anagrafica è valutata anche la situazione complessiva personale dell'interessato;

d) copertura dei rischi sanitari: per lo studente che chiede l’iscrizione nell’anagrafe della popolazione residente, copia di un’assicurazione sanitaria che copra i rischi sanitari sul territorio nazionale e valida per almeno un anno o almeno pari al corso di studi o di formazione professionale, se inferiore all’anno o formulario comunitario; per lo studente che chiede l’iscrizione nello schedario della popolazione temporanea, TEAM rilasciata dallo Stato di appartenenza o formulario comunitario;

e) copia degli atti originali, tradotti e legalizzati, comprovanti lo stato civile e la composizione della famiglia.

 

4.) Famigliare UE di cittadino di cui ai punti precedenti

a) copia di un documento di identità valido per l'espatrio in corso di validità rilasciato dalle competenti autorità del Paese di cui si possiede la cittadinanza;

b) copia degli atti originali, in regola con le norme sulla traduzione e la legalizzazione, di soggiorno (ad es. certificato di matrimonio per il coniuge, certificato di nascita con paternità e maternità per l’ascendente o il discendente).

L’iscrizione anagrafica del familiare presuppone che il cittadino dell’Unione sia un lavoratore ovvero disponga per sé stesso e per i propri familiari di risorse economiche sufficienti al soggiorno secondo i criteri di cui all'art. 29, c. 3, lett. b), del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, rivalutati annualmente.

Per familiare di cittadino dell’Unione europea s’intende: il coniuge o l’unito civilmente; i discendenti diretti di età inferiore a 21 anni o a carico e quelli del coniuge; gli ascendenti diretti a carico e quelli del coniuge (art.2 del D.lgs. n.30/2007). Per tutti gli ascendenti e per i discendenti ultra-ventunenni, dichiarazione di vivenza a carico resa dal cittadino dell’Unione in possesso di autonomi requisiti di soggiorno.

 

5.) Richiedente di Stato Extra UE familiare di cittadino UE

a) copia del passaporto;

b) carta di soggiorno di familiare di cittadino dell’Unione, oppure ricevuta della richiesta di rilascio di carta di soggiorno.

La regolarità del soggiorno dei cittadini non appartenenti UE è disciplinata dal D.Lgs. n. 286/1998 e dal relativo regolamento di attuazione (d.P.R. n. 394/1999).

All’articolo 15, il regolamento di attuazione specifica che le iscrizioni e le variazioni anagrafiche dello straniero regolarmente soggiornante sono effettuate nei casi e secondo i criteri previsti dalla L. n. 1228/1954 e dal d.P.R. n. 223/1989. Ciò significa che la regolarità del soggiorno del cittadino di Stato non appartenete all’Unione europea costituisce una condizione di ricevibilità e di procedibilità della dichiarazione anagrafica.

Cosa si ottiene

L’aggiornamento della residenza

Tempi e scadenze

La pratica viene registrata contestualmente alla presentazione, salvo la necessità di ulteriori verifiche istruttorie sul possesso dei requisiti del/i richiedente/i.

Quanto costa

nessun costo

Accedi al servizio

Canale fisico di accesso al servizio

Per effettuare il servizio allo sportello Residenze occorre fissare un appuntamento. Lo sportello è aperto al pubblico il lunedì e mercoledì dalle ore 8:30 alle 12:30.

Ufficio Anagrafe ( back office e residenze)

Piazza Manzoni 10, 10022 Carmagnola

PEC: protocollo.carmagnola@cert.legalmail.it

Email: anagrafe@comune.carmagnola.to.it

Telefono: 0119724356

Ulteriori informazioni

Copertura geografica

Nessun limite alla copertura geografica

Condizioni di servizio

Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.

Contatti

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Unità organizzativa responsabile

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Pagina aggiornata il Mar 13 Maggio, 2025 5:07 pm