A chi è rivolto
Alle persone che vivono in comunità.
Descrizione
La convivenza anagrafica è un insieme di persone normalmente coabitanti per motivi religiosi, di cura, di assistenza, militari, di pena e simili, aventi dimora abituale nella stessa abitazione.
Il concetto di convivenza, quindi, è basato su motivi che inducono o costringono un determinato numero di persone a vivere insieme, a prescindere dall’esistenza di particolari vincoli intercorrenti tra loro.
Famiglia e convivenza anagrafica hanno il medesimo presupposto della dimora abituale, mentre si differenziano nell’ulteriore elemento costitutivo: nella prima vi è un vincolo familiare-affettivo, nella seconda la presenza di specifici motivi sociali.
E’ importante precisare che le persone ospitate anche abitualmente in alberghi, pensioni e simili, non costituiscono convivenza anagrafica, ad eccezione di situazioni previste dalla legge (richiedenti asilo, vedi oltre).
Come fare
La procedura è del tutto simile a quella descritta per le iscrizioni anagrafiche e i cambi di abitazione.
Cosa serve
In caso di costituzione di una nuova convivenza anagrafica:
- richiesta di istituzione di nuova convivenza anagrafica
- modulo dichiarazione di residenza in convivenza anagrafica
In caso di iscrizioni o mutazioni in convivenza anagrafica già esistente:
modulo dichiarazione di residenza in convivenza anagrafica
Cosa si ottiene
L'iscrizione anagrafica in una comunità.
Tempi e scadenze
I tempi dell'iscrizione nella convivenza anagrafica sono i medesimi previsti per l'iscrizione anagrafica ordinaria: entro 2 giorni lavorativi dalla richiesta (per legge) salvo irricevibilità o, in mancanza, silenzio assenso al 45° giorno dalla richiesta, salvo preavviso di rigetto ai sensi art. 10-bis della L.241/1990.
La cancellazione è invece immediata per i richiedenti la protezione internazionale, ospiti nei Centri di Assistenza Straordinaria, su segnalazione del responsabile della convivenza anagrafica.
Negli altri casi sono previste le procedure per i residenti ordinari.
Quanto costa
Nessun costo previsto.
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Ulteriori informazioni
Casi Particolari
Richiedenti protezione internazionale
L'art.13 del d.L. n.113/2018 ha abrogato le norme del d.Lgs. n.142/2015 che prevedevano l'iscrizione anagrafica ai richiedenti protezione internazionale, sia nei centri di prima accoglienza, sia nelle strutture temporanee (SPRAR e CAS). Pertanto coloro che erano in possesso di permesso di soggiorno per richiesta asilo o della relativa ricevuta, non potevano più essere iscritti in anagrafe.
Erano quindi da ritenersi irricevibili le dichiarazioni di residenza per coloro che non risultano iscritti.
La Corte Costituzionale con sentenza n.186 del 8/07/2000, ha dichiarato l'incostituzionalità per violazione dell'art.3 della costituzione, le norme del d.L. n.113/2018 che precludono l'iscrizione anagrafica degli stranieri richiedenti asilo.
Pertanto i richiedenti asilo tornano ad essere regolarmente iscritti in Anagrafe, previa presentazione della documentazione prescritta dalla normativa vigente.
Sempre con la sentenza della corte Costituzionale è stata ripristinata la possibilità di cancellazione anagrafica con effetto immediato del richiedente protezione internazionale, che abbia avuto la revoca delle misure di accoglienza o che si sia allontanato senza giustificazione dalla convivenza anagrafica dove era ospitato.
A tutti i titolari di protezione (per asilo politico, protezione sussidiaria, protezione umanitaria finché presenti e le nuove diciture “casi speciali” e “protezione speciale”) si applicano i principi e le norme fin qui applicate: l’iscrizione anagrafica va garantita con la sola esibizione del permesso di soggiorno, quale valido documento di riconoscimento in base al d.P.R. n. 445/2000, e senza esibizione del passaporto, di cui tali cittadini sono inevitabilmente e forzatamente sprovvisti, come indicato dal Ministero dell’Interno.
Copertura geografica
Nessun limite alla copertura geografica
Condizioni di servizio
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