Punti di contatto diretto per il servizio
Email: anagrafe@comune.carmagnola.to.itPec: protocollo.carmagnola@cert.legalmail.it
Ai cittadini extra UE che non sono mai stati residenti in alcun Comune italiano o che siano ricomparsi a seguito di cancellazione per emigrazione all’estero o irreperibilità.
I cittadini che abbiano trasferito la residenza nel Comune di Carmagnola presentano entro 20 giorni dal trasferimento la dichiarazione di residenza con l’indicazione dello Stato Estero Extra UE di provenienza.
È fatto obbligo al cittadino di presentare la dichiarazione solo una volta che il trasferimento sia effettivamente avvenuto. Le dichiarazioni saranno oggetto di verifiche a cura del personale della Polizia Locale. A seguito di eventuali accertamenti negativi, l’Ufficio Anagrafe rigetterà le pratiche presentate e segnalerà il nominativo del dichiarante (art. 76 del DPR 445/2000) all'autorità di Pubblica Sicurezza, per dichiarazioni mendaci in atto pubblico.
La dichiarazione deve essere presentata personalmente allo sportello, previo appuntamento telefonico contattando il numero: 011.9724356.
Per tutte le tipologie di richiesta sotto elencate, è sempre necessario presentare il modulo di dichiarazione di residenza sottoscritto da tutti i componenti maggiorenni del nucleo.
Inoltre, occorre presentare a seconda dei casi:
A) Cittadini stranieri extracomunitari in possesso di titolo di soggiorno in corso di validità.
passaporto (o documento equipollente in corso di validità;
titolo di soggiorno in corso di validità;
copia degli atti originali, tradotti e legalizzati, comprovanti lo stato civile e la composizione della famiglia (per consentire la registrazione dei legami di parentela).
B) Iscrizione anagrafica dei cittadini stranieri extracomunitari in attesa del rinnovo del permesso di soggiorno (Circolare Ministero dell'Interno n. 42 del 17/11/2006).
passaporto (o documento equipollente in corso di validità;
fotocopia permesso di soggiorno scaduto;
ricevuta rilasciata dall'ufficio postale attestante l'avvenuta presentazione della richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno;
copia degli atti originali, tradotti e legalizzati, comprovanti lo stato civile e la composizione della famiglia (per consentire la registrazione dei legami di parentela).
C) Prima iscrizione cittadini stranieri extracomunitari per motivi di lavoro subordinato (Circolare Min.Interno n.16 del 02/04/2007).
passaporto (o documento equipollente in corso di validità;
copia del contratto di soggiorno stipulato presso lo Sportello Unico dell'Immigrazione (comunicazione Unilav);
domanda di rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato presentata allo Sportello Unico dell'Immigrazione (mod. 209);
ricevuta rilasciata dall'ufficio postale attestante l'avvenuta presentazione della richiesta di permesso di soggiorno;
copia degli atti originali, tradotti e legalizzati, comprovanti lo stato civile e la composizione della famiglia (per consentire la registrazione dei legami di parentela).
D) Prima iscrizione cittadini stranieri extracomunitari per motivi di ricongiungimento familiare (Circolare Min.Interno n.43 del 02/08/2007).
passaporto (o documento equipollente in corso di validità;
ricevuta rilasciata dall'ufficio postale attestante l'avvenuta presentazione della richiesta di permesso di soggiorno;
fotocopia non autenticata del nulla osta rilasciato dallo Sportello Unico dell'Immigrazione;
copia degli atti originali, tradotti e legalizzati, comprovanti lo stato civile e la composizione della famiglia (per consentire la registrazione dei legami di parentela).
E) Prima iscrizione cittadini stranieri discendenti da cittadini per nascita italiani che intendono avviare in Italia la procedura di riconoscimento della cittadinanza "jure sanguinis" (circolare Min.Interno n.32 del 13/06/2007).
A decorrere dal 29/05/2007 è entrata in vigore la legge recante: "Disciplina dei soggiorni di breve durata degli stranieri per visite, affari, turismo e studio".
L' art.1 della legge prevede che per i soggiorni di durata inferiore a 3 mesi non è richiesto il permesso di soggiorno ma è invece necessaria una dichiarazione di presenza formulata dagli interessati:
1) cittadini non appartenenti all'area Schengen:
dichiarazione di presenza formulata all'Autorità di frontiera al momento dell'ingresso o apposizione del timbro "SCHENGEN" sul documento di viaggio sempre a cura dell'Autorità di frontiera;
2) cittadini appartenenti all'area Schengen:
dichiarazione di presenza formulata dagli interessati al Questore di Torino entro otto giorni dall'ingresso.
L’aggiornamento della residenza
La pratica viene registrata contestualmente alla presentazione, salvo la necessità di ulteriori verifiche istruttorie sul possesso dei requisiti del/i richiedente/i.
Nessun costo.
Per effettuare il servizio allo sportello Residenze occorre fissare un appuntamento. Lo sportello è aperto al pubblico il lunedì e mercoledì dalle ore 8:30 alle 12:30.
Nessun limite alla copertura geografica
Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.
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