A chi è rivolto
L’accesso documentale può essere richiesto da tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che dimostrino di essere titolari di un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso, salvo quanto previsto dall’art. 5 del D.lgs. 97/2016. L’articolo 24 della Legge 241/1990 stabilisce i casi di esclusione dal diritto di accesso.
Descrizione
L’accesso documentale è disciplinato dagli artt. 22 e seguenti della legge n. 241/1990 e dalle norme di cui al titolo III del Regolamento per la disciplina del diritto di accesso civico, del diritto di accesso generalizzato e del diritto di accesso documentale adottato dal Comune di Carmagnola.
Può essere richiesto da tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che dimostrino di essere titolari di un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso, salvo quanto previsto dall’art. 5 del D.lgs. 97/2016. L’articolo 24 della Legge 241/1990 stabilisce i casi di esclusione dal diritto di accesso.
Come fare
Il procedimento di accesso documentale può essere avviato con la presentazione di un’istanza che deve essere formulata e trasmessa, alternativamente:
- all’Ufficio che detiene i dati o i documenti;
- all’Ufficio relazioni con il pubblico;
- altro ufficio indicato dall’amministrazione nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito istituzionale.
L'istanza può essere effettuata:
- online, attraverso il canale telematico messo a disposizione dal comune di Carmagnola, (il servizio sarà attivato entro il 31/3/2025)
- per via telematica all’indirizzo PEC: protocollo.carmagnola@cert.legalmail.it;
- tramite raccomandata con destinatario uno degli uffici suindicati;
- mediante consegna a mano all’Ufficio Protocollo.
Le istanze presentate per via telematica, ai sensi dell’art. 65 del CAD, sono valide se:
- sottoscritte mediante la firma digitale o la firma elettronica qualificata il cui certificato è rilasciato da un certificatore qualificato;
- l’istante è identificato attraverso il sistema pubblico di identità digitale (SPID), nonché la carta di identità elettronica o la carta nazionale dei servizi;
- sono sottoscritte e presentate unitamente alla copia del documento d’identità;
- trasmesse dall’istante mediante la propria casella di posta elettronica certificata purché le relative credenziali di accesso siano state rilasciate previa identificazione del titolare, anche per via telematica secondo modalità definite con regole tecniche adottate ai sensi dell’art. 71 (CAD), e ciò sia attestato dal gestore del sistema nel messaggio o in un suo allegato.
L'istanza:
a) deve indicare in modo sufficientemente preciso e circoscritto, i documenti, dati e informazioni cui si vuole accedere;
b) deve contenere i recapiti email, numeri di telefono, indirizzo, necessari per le successive comunicazioni;
c) necessita di adeguata motivazione;
d) non può riguardare dati ed informazioni generiche o relative ad un complesso non individuato di atti di cui non si conosce con certezza la consistenza, il contenuto e la reale esistenza;
e) non può essere meramente esplorativa o volta a scoprire di quali informazioni l’amministrazione dispone.
Il diritto di accesso può essere esercitato in via informale mediante richiesta, anche verbale, all’ufficio competente a formare l’atto conclusivo del procedimento o a detenerlo stabilmente.
Cosa serve
Per presentare l'istanza a mezzo email o PEC è necessario disporre di firma digitale per sottoscrivere il documento di richiesta o, in assenza di firma digitale, il modulo firmato analogicamente e scansionato deve essere corredato da fotocopia del documento d'identità.
Per la presentazione dell'istanza per mezzo dell'apposito servizio digitale (in attivazione nel primo trimestre 2025) è necessario dotarsi di SPID o CIE per l'accesso al servizio.
Cosa si ottiene
Il procedimento si conclude con provvedimento espresso e motivato di accoglimento o rifiuto o differimento entro 30 (trenta) giorni dalla presentazione della richiesta di accesso, con la comunicazione del relativo esito al richiedente e agli eventuali soggetti controinteressati. Tali termini sono sospesi nel caso di comunicazione dell’istanza ai controinteressati durante il tempo stabilito (15 giorni) per consentire agli stessi di presentare eventuali osservazioni. In caso di accoglimento, senza la presentazione di osservazioni da parte dei controinteressati, l’Ufficio Responsabile provvede a trasmettere tempestivamente al richiedente i dati o i documenti richiesti.
Tempi e scadenze
Il procedimento si conclude con provvedimento espresso e motivato entro 30 (trenta) giorni dalla presentazione della richiesta di accesso. Tali termini sono sospesi nel caso di comunicazione dell’istanza ai controinteressati durante il tempo stabilito (15 giorni) per consentire agli stessi di presentare eventuali osservazioni.
Quanto costa
Il rilascio del documento richiesto è subordinato al solo rimborso del costo di riproduzione, oltre alle eventuali spese di ricerche e di visura, salve le disposizioni vigenti in materia di bollo.
Il pagamento delle spese di riproduzione, oltre all’imposta di bollo, se ed in quanto dovuta, è effettuato dall’interessato al momento dell’accesso. Per le richieste inviate per posta, il pagamento potrà essere effettuato nelle modalità indicate dall’ufficio competente.
Accedi al servizio
Canale fisico di accesso al servizio
Per presentare istanza di accesso occorre inviare il modulo di istanza compilato e sottoscritto all'indirizzo protocollo.carmagnola@cert.legalmail.it oppure recarsi allo Sportello Polifunzionale dell'Ente, sito in piazza Manzoni 10, piano terra, negli orari di sportello:
Lunedì e Mercoledì 08.30 - 12.15 / 13.45 - 15.00
Martedì e Venerdì 08.30 - 12.15
Giovedì 08.30 - 12.15 / 13.45 - 17.15
Ulteriori informazioni
Copertura geografica
Nessun limite alla copertura geografica
Contatti
Unità organizzativa responsabile
Allegati
Regolamento per la disciplina del diritto di accesso civico, del diritto di accesso generalizzato e del diritto di accesso documentale
Disciplina dell'esercizio del diritto di accesso civico, generalizzato e documentale